Sottosegretario all’Economia Federico Freni: “le prestazioni rese da osteopati non possono essere esenti da IVA”

Con la risposta all’interrogazione parlamentare dell’On. Luca Pastorino (LeU) da parte del Sottosegretario all’economia Federico Freni, si conferma quanto il ROI aveva già comunicato, secondo parere dei propri consulenti: fin quando il percorso per l’istituzione della professione non sarà completato, le prestazioni rese dagli osteopati non potranno essere fatturate in esenzione IVA.

Di seguito la sintesi dell’interrogazione e della risposta. Qui il testo integrale della seconda. 

 

___
Nella giornata di martedì 12 ottobre, l’On. Luca Pastorino (LeU) ha presentato una interrogazione risposta in Commissione alla Camera, rivolta al Ministero dell’Economia, nella quale ha chiesto l’esenzione IVA per le prestazioni erogate dagli osteopati. risponderà all’interrogazione nel corso della seduta di questo pomeriggio della Commissione Finanze della Camera.

Ricordando come il D.P.R. 7 luglio 2021 abbia recepito l’accordo tra il Governo e le Regioni in merito all’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, ha sottolineato come si sia demandato a un successivo accordo da stipularsi in Conferenza Stato-Regioni per determinare i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli.

Per tale ragione, l’atto evidenzia come tale istituzione non abbia risolto completamente i problemi della precarietà dei professionisti osteopati. Infatti, l’individuazione dei parametri per la valutazione dei titoli equipollenti avrebbe permesso l’identificazione di un primo contingente di osteopati con idoneità e tracciabilità delle competenze, risolvendo il problema dell’esenzione IVA precisando la necessità di rendere prestazioni di tipo sanitario e che l’attività svolta sia qualitativamente sufficiente.

Alla luce di quanto esposto, ha chiesto al Ministro Franco se si intendano adottare iniziative volte a prevedere l’esenzione IVA per le prestazioni rese da osteopati in possesso dei requisiti formativi, la cui erogazione sia stata autorizzata dal MUR o da altri enti pedagogici abilitati, dando, dunque, adeguato riconoscimento in campo fiscale agli osteopati italiani, allineando il loro inquadramento agli omologhi europei.

Ieri pomeriggio, 13 ottobre, è pervenuta in VI Commissione finanze della Camera la risposta del Sottosegretario all’economia Federico Freni all’interrogazione dell’On. Pastorino (LeU) in tema di IVA e osteopatia, di cui per completezza riportiamo l’analisi in calce. Nella risposta il SS ha ricordato di fatto come, fin quando il percorso per l’istituzione della professione non sia completo, le prestazioni rese da osteopati non possono essere esenti da IVA.


Risposta del SS Freni

Il Sottosegretario all’economia Federico Freni  ha ricordato come, pur in presenza del DPR di recepimento dell’accordo Stato-Regioni (CSR)concernente l’istituzione della professione sanitaria dell’osteopata, manchi ad oggi l’accordo della CSR sui criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla istituenda laurea in osteopatia.

Nella risposta è richiamata la direttiva 2006/112/CE che prevede l’esenzione IVA per “le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato”. Norma che lascia dunque una certa discrezionalità agli Stati membri  nell’identificare le professioni mediche e paramediche. Sul punto è intervenuto però il DPR 633/1972 che ha evidenziato come siano esenti da IVA le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza. Materia poi demandata al Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Si è evidenziato infine come il presupposto per l’esenzione IVA in Italia non è il fatto che la prestazione sia necessariamente regolamentata, ma anche solo che la stessa sia individuata da apposito decreto ministeriale avente la finalità di intercettare quelle prestazioni sanitarie rese da soggetti che abbiano conseguito almeno specifici titoli abilitanti riconosciuti.

La risposta ha concluso ricordando come dal momento che lo Stato non ha previsto criteri che consentano di individuare un livello qualitativo minimo delle prestazioni di cura da fornire, né un piano formativo adeguato per la rilevanza professionale, le prestazioni rese da osteopati allo stato non possono essere esenti da IVA.


Replica On. Pastorino

L’On. ha ricordato come la stessa associazione di categoria aveva rivolto un interpello sul punto all’Agenzia delle entrate, senza tuttavia ottenere quei chiarimenti che sono stati forniti dal SS. Sul punto l’On. Pastorino non ha però specificato a quale associazione si riferisse.
___