Notizie fiscali

FATTURAZIONE ELETTRONICA: OBBLIGO DAL 2024
Agg. 15/01/2023

Dal 1° gennaio 2024 si applica in maniera generalizzata l’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i titolari di partita IVA compresi i soggetti aventi regime forfettario.

Tale disposizione non si applica per i professionisti sanitari, che sono iscritti ai rispettivi Albi e inviano le loro prestazioni al Sistema Tessera Sanitaria, ai quali è fatto divieto di emissione di fattura elettronica anche per tutto il 2024.

In sintesi:
– gli osteopati non in possesso di un titolo sanitario, non essendo ancora concluso l’iter per il riconoscimento della professione, sono obbligati all’emissione della fattura elettronica* con invio al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate;
– gli osteopati con titolo sanitario, che in quanto tali fatturano anche la prestazione osteopatica, devono emettere fattura NON ELETTRONICA** e inviarle al Sistema Tessera Sanitaria.

* Per Fattura elettronica si intende quella che nel momento in cui viene emessa è inviata automaticamente al Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate.

** Per Fattura NON elettronica si intende la fattura cartacea o elaborata con software di scrittura (Word, Page, ecc) o con gestionali di vario tipo, che in ogni caso NON viene inviate al Sistema di Interscambio (SdI)

Ad oggi le spese sostenute per i trattamenti di osteopatia sono detraibili dall’Irpef solo se effettuati da iscritti a una delle professioni sanitarie riconosciute (circolare Ag. Entrate 14/E del 19/06/2023). La detrazione spetta al paziente se nella fattura è riportato il titolo di professionista sanitario. Inoltre è necessario che il pagamento sia effettuato tramite tracciabilità bancaria perché la spesa sostenuta sia detraibile.

 

FATTURAZIONE ELETTRONICA: ESENZIONE PER SOGGETTI SANITARI
Agg. 29/12/2023

Sarà esteso a tutto il 2024 DIVIETO di emissione di fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, nonostante la disposizione originaria, riferita al solo “periodo d’imposta 2019”, lasciasse presagire una natura temporanea. La proroga dell’efficacia del divieto è contenuta nella bozza del decreto legge c.d. “Milleproroghe”, oggi all’esame del Consiglio dei Ministri, unitamente a quattro decreti legislativi di riforma fiscale da approvare in via definitiva. La conferma della misura, molto attesa dagli operatori del settore, non aveva trovato spazio né nel disegno di legge di bilancio 2024 (il cui esame in Commissione Bilancio alla Camera si è concluso ieri e che è atteso oggi in Aula) né nel decreto “Anticipi” (DL 145/2023, conv. L.191/2023). Anche per il prossimo anno, dunque, sarà obbligatoria l’adozione della fattura in formato cartaceo (o in via elettronica al di fuori del Sistema di Interscambio) per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche.

Il divieto di emissione di e-fattura via SdI, continuerà ad applicarsi nei confronti dei:

– soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema art. 10-bis del DL 119/2018);

– soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema “TS”, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9/bis comma 2 del DL 135/2018). Il divieto in esame vale solo per le operazioni B2C.

Con riferimento all’ambito soggettivo, mentre l’art. 10-bis del DL 119/2018 ne definisce chiaramente il perimetro, imponendo il divieto a coloro che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema “TS”, l’art. 9-bis del DL 135/2018 fa genericamente riferimento agli operatori che effettuano “prestazioni sanitarie” nei confronti di persone fisiche. Tra le altre, si ritiene che possano rientrarvi le prestazioni di diagnosi, quelle di cura e quelle di riabilitazione, “le quali prevedono una prevalente prestazione di fare” e “sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto” (ris. Agenzia delle Entrate n. 184/2003).

 

Agg. 07/01/2022

Importante novità per il rapporto di collaborazione occasionale

Il Decreto Legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modifiche nella Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021, impatta notevolmente sulle regole per l’utilizzo dei lavoratori autonomi occasionali.

L’art. 13 comma 1 lettera d), capoverso art. 14, inserisce l’obbligo da parte dei committenti, di comunicare l’avvio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.

La comunicazione, da effettuare preventivamente rispetto all’avvio dell’attività lavorativa richiesta, dovrà essere inviata all’Ispettorato del lavoro, territorialmente competente, mediante sms o posta elettronica.

Le motivazioni addotte dal legislatore attengono a ragioni statistiche ed a fini di contrasto rispetto a forme di elusione nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.

Il legislatore, probabilmente al fine di velocizzare l’attivazione della procedura comunicativa e non prevedere una modalità da creare ex novo, dispone che l’informativa debba seguire le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti (articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015).

Ciò significa che la comunicazione potrà avvenire seguendo le seguenti modalità, già in essere per comunicare preventivamente l’avvio di una prestazione di lavoro “a chiamata”:

1) posta elettronica, anche non PEC. In questo caso dovrà essere allegato un modello con i dati richiesti (intermittenti@pec.lavoro.gov.it);

2) Sms, esclusivamente in caso di prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione (339-9942256);

Sicuramente, per l’attivazione del servizio, dovremo attendere le specifiche tecniche da parte dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed interagire con il Consulente del lavoro

La mancata o ritardata comunicazione, circa l’avvio dell’attività lavorativa autonomo occasionale, comporterà l’applicazione, in capo al committente, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 2.500,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale coinvolto.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio commercialista.

 

Agg. 04/01/2022

A partire dal 1° gennaio è possibile fare domanda per l’assegno unico figli 2022

Possono presentare domanda per l’assegno unico i dipendenti e pensionati e i lavoratori autonomi, così come i disoccupati e i percettori del reddito di cittadinanza che non dovranno presentare domanda ma otterranno la somma aggiuntiva automaticamente.

La domanda può essere presentata per ogni figlio minorenne a carico, facente parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE.

Spetta altresì per i figli maggiorenni a carico fino a 21 anni, nel rispetto di uno dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:

  • frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  • svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  • registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
  • svolgimento del servizio civile universale.
  •  

La domanda per ottenere l’assegno unico dovrà essere presentata una sola volta per ogni anno, e avrà validità dal 1° marzo e fino al mese di febbraio dell’anno successivo.

Sono tre i canali a disposizione per fare domanda:

  • sito INPS, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Nella domanda sarà necessario inserire anche i dati per il pagamento della prestazione, che potrà essere effettuato:

  • in misura intera al genitore richiedente;
  • in misura ripartita al 50 per cento tra i due genitori.

L’erogazione dell’assegno unico 2022 potrà avvenire tramite:

  • strumenti di riscossione dotati di IBAN, quali conto corrente bancario o postale, carta di credito o debito o libretto di risparmio;
  • consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

In caso di pagamento tramite conto corrente, si specifica che l’IBAN dovrà essere intestato o cointestato al beneficiario della prestazione, ad eccezione delle ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace.

La domanda per l’assegno unico 2022 si incrocia con i tempi per l’ottenimento del modello ISEE. 

L’ISEE del nucleo familiare è infatti determinante ai fini del calcolo dell’importo spettante.

In assenza di ISEE, sarà invece riconosciuto l’importo minimo.

Infatti per il calcolo dell’importo dell’assegno effettivamente spettante sarà necessario aver preventivamente presentato il modello ISEE 2022. In assenza di una DSU aggiornata l’assegno unico spetterà per l’importo minimo, salvo conguaglio nel caso di presentazione successiva.

Facciamo quindi un focus su tempi e scadenze da tenere a mente:

  • per le domande presentate a partire dal 1° gennaio al 30 giugno, l’assegno decorre dalla mensilità di marzo;
  • per le domande presentate dal 1° luglio in poi, la prestazione decorre dal mese successivo a quello di presentazione.

In assenza di ISEE al momento della domanda, l’assegno unico sarà erogato tenuto conto dei dati relativi al nucleo familiare dichiarati nel modello di istanza. Anche in questo caso però bisogna tenere a mente specifiche scadenze:

  • ISEE presentato entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
  • ISEE presentato dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE;
  • assenza di ISEE oppure ISEE pari o superiore a 40.000 euro: la prestazione spettante viene calcolata con l’importo minimo previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021 (50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni).

Dal 1° gennaio 2022 sono abrogate le disposizioni relative al bonus bebè e quelle concernenti il Fondo al sostegno della natalità.

L’assegno unico e universale non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido, per il quale sarà in ogni caso necessario presentare domanda per le mensilità del 2022, secondo le istruzioni che saranno successivamente fornite dall’Istituto.

L’assegno unico va ad assorbire le detrazioni per i figli a carico.

Di seguito è riportato il link del simulatore dell’INPS  per capire se l’assegno spetta e a quanto ammonta orientativamente l’importo: 

https://servizi2.inps.it/servizi/AssegnoUnicoFigli/Simulatore

Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio commercialista.

 

Agg. 17/12/2021
Executive summary
Sono stati presentati emendamenti al DL Super Green Pass in materia di stop all’incompatibilità dei professionisti sanitari e Ordini. Il Governo ha confermato l’intenzione di far confluire il DL Proroga Stato d’emergenza all’interno del provvedimento. La scadenza per la conversione è fissata al 26 gennaio 2022.

Analisi
Nella giornata di ieri, 16 dicembre, la Commissione Affari costituzionali del Senato ha proseguito l’esame del c.d. DL Super Green Pass (S. 2463), concludendo la discussione generale sul provvedimento e pubblicando gli emendamenti al testo presentati dai Senatori.

Ricordiamo che il DL in esame ha introdotto il Green pass rafforzato – certificazione ottenibile solo con vaccinazione o guarigione e valida 9 mesi – ed ha esteso l’obbligo vaccinale per professionisti sanitari, forze dell’ordine e personale scolastico.

Di seguito riportiamo l’analisi degli emendamenti di maggiore interesse:

Personale sanitario

  • Misure urgenti in materia di personale sanitario: Si prevede, a favore degli infermieri, ostetrici e operatori delle professioni riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione appartenenti al personale del comparto sanità, un incremento da 4 a 8 ore del monte ore complessivo settimanale di inapplicabilità delle disposizioni sulle incompatibilità per cumulo di rapporti di lavoro dipendente, pubblico o privato, e altri rapporti anche di natura convenzionale con il SSN. (5.0.1 Faraone – IV)
  • Tirocini e ordini: si prevede di:
    • Ordini: impegnare gli Ordini delle professioni sanitarie a cancellare immediatamente l’annotazione sulla sospensione dall’esercizio per i professionisti che ricevono la dose aggiuntiva del vaccino contro il Covid;
    • Cambio professione e Ordine: sospendere i professionisti sanitari che non hanno adempiuto l’obbligo vaccinale soltanto nella professione che svolgono. Si richiede, inoltre, il completamento del ciclo vaccinale rafforzato per il cambio di Ordine;
    • Tirocini: estendere l’obbligo di Super Green Pass anche agli studenti dei corsi di laurea sanitari impegnati nello svolgimento dei tirocini (1.6 Vitali – FI)
  • Obbligo vaccino studenti professioni sanitarie: si prevede di estendere l’obbligo vaccinale anche agli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini pratico-valutativi finalizzati al conseguimento dell’abilitazione all’esercizio delle professioni sanitarie. (1.7 Valente – PD)
  • Valenza vaccino: si prevede di sopprimere la disposizione del testo che prevede che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. (1.8 Granato – Misto)
  • Abrogazione scudo penale e indennizzi a soggetti danneggiati da complicanze irreversibili da vaccinazioni: vengono abrogate le disposizioni che prevedono l’esclusione della responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti-Covid quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle autorità competenti. Si sancisce altresì che le disposizioni che prevedono un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati si applichino a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni anti-Covid, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica. (5.0.5 Granato – Misto)
  • MMG e vaccinazioni: i MMG individuano i cittadini che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale e provvedono ad accompagnarli verso la prima dose, predispongono una scheda informativa ai cittadini dalla quale evincere la situazione sanitaria ed eventuali complicanze col vaccino e individuano appositi percorsi di premialità e rimborso per le maggiori spese a carico del MMG (2.0.3 Zaffini – FdI);

Timing
La Commissione ha preso atto della volontà del Governo di far confluire all’interno del provvedimento, tramite emendamento governativo, le disposizioni di proroga dello Stato di emergenza presenti nel decreto-legge approvato il 14 dicembre in Consiglio dei Ministri e non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È dunque possibile l’apertura di un nuovo – breve – ciclo di audizioni. Prossima seduta non ancora calendarizzata. Scadenza della conversione è fissata al 26 gennaio 2022.

Fonte
Fascicolo emendamenti: link
Resoconto di seduta: link
Scheda dell’atto: link

Il provvedimento indica le modalità per la revoca delle certificazioni verdi qualora il possessore del certificato verde dovesse risultare positivo al COVID-19 durante il periodo di validità del Green Pass. Per quanto di maggiore interesse, il DPCM reca delle disposizioni in materia di Ordini; nello specifico:

  • Controllo: il Ministero della salute deve rendere disponibili alle Federazioni degli Ordini delle specifiche funzionalità che consentano una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale degli iscritti. Le funzionalità di verifica saranno attivate dal MinSal, previo accreditamento delle Federazioni nazionali.
  • Comunicazione: qualora l’Ordine accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale deve darne comunicazione alle Federazioni nazionali e la sospensione viene annotato sugli Albi territoriali e nazionali. I professionisti sanitari interessati dai controlli sono opportunamente informati dagli Ordini.

 

Fonte
Decreto: link 

Agg. 01/12/2021

Il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, pubblicato in G.U. n. 282 del 26 novembre scorso, ha introdotto nuove misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Il D.L. è entrato in vigore il 27 novembre scorso e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge, che dovrà intervenire, a pena di perdita di efficacia, entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione in G.U. Illustriamo qui di seguito le principali novità di interesse giuslavoristico introdotte dal D.L.

Ulteriori dettagli sono disponibili per i Soci ROI (previo login all’area legale e fiscale del sito) nel documento redatto dal nostro consulente legale Avv. Marco Chiesara. 

Agg. 21/09/2021
Approvato il DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127 “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.  

Il Decreto-Legge n. 127 del 21 settembre 2021, ha introdotto l’OBBLIGO, a partire da venerdì 15 ottobre 2021, anche nel settore privato, per “chiunque svolge un’attività lavorativa”, di “POSSEDERE ED ESIBIRE” la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto “GREEN PASS”) per accedere al luogo di lavoro in cui effettuala prestazione.

Il Provvedimento è in vigore dal 22/9/2021 ma gli obblighi relativi all’impiego e ai controlli delle certificazioni inizieranno il 15/10/2021 e dureranno fino al 31/12/2021 (salvo proroghe dello stato di emergenza).

Ulteriori dettagli sono disponibili per i Soci ROI (previo login all’area legale e fiscale del sito) nel documento redatto dal nostro consulente legale Avv. Marco Chiesara. 

 

Agg. 29/07/2021
L’esonero contributivo per i lavoratori autonomi iscritti all’Inps ed i professionisti associati alle Casse private, entra ufficialmente in vigore: è stato, infatti, pubblicato sul sito del ministero del Lavoro il decreto interministeriale che disciplina la misura da 2,5 miliardi di euro.

Per tutte le informazioni relative ai benefici previsti dal presente decreto, potete leggere l’aggiornamento fiscale sottostante pubblicato in data 13 maggio 2021.

 

Agg. 13/05/2021
A seguito dell’attuazione del decreto attuativo del Ministero del Lavoro, vengono emanate le regole per l’accesso all’anno bianco contributivo.

L’esonero dei contributi è riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai professionisti, anche iscritti a Casse di previdenza di categoria, nel caso di riduzione di fatturato o corrispettivi nel 2020 pari almeno al 33 per cento rispetto all’anno precedente, e a patto di non superare i 50.000 euro di reddito derivante dall’attività professionale per il 2019.

Sono esonerati dalla verifica circa i requisiti relativi al calo di fatturato i titolari di partita IVA non attivi nel 2019, che quindi hanno avviato l’attività nel corso del 2020.

Tra i requisiti per beneficiare dell’esonero contributivo, il testo del decreto prevede la regolarità contributiva e, in merito all’importo riconosciuto, viene fissato a 3.000 euro il tetto massimo previsto per ciascun beneficiario.

Dopo la pubblicazione del testo del decreto attuativo, saranno l’INPS e le Casse private a dare il via alla fase di presentazione delle domande di accesso all’esonero contributivo.

Il decreto prevede che la domanda di esonero debba essere inviata entro le seguenti scadenze:

  • per gli iscritti INPS, entro il 31 luglio 2021;
  • per i professionisti con Cassa, entro il 31 ottobre 2021.

Per le domande di rimborso, qualora fosse già stata versata una quota dei contributi dovuti, ci sarà invece tempo fino al 30 novembre.

Per quel che riguarda l’importo dell’esonero, il limite è fissato a 3.000 euro annui ma, si legge nel decreto, la percentuale effettivamente spettante è in ogni caso legata al rispetto del limite di spesa e potrebbe essere riparametrata in caso di superamento del plafond disponibile.

Al momento, salvo proroghe, la prima data di scadenza per il versamento delle imposte è il 30.06.2021.

Agg. 09/04/2021

É stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 6 aprile la legge delega assegno unico figli 2021 che disegna i principi alla base del nuovo strumento a sostegno delle famiglie.
L’assegno mensile verrà riconosciuto per ciascun figlio minorenne a carico dal 7° mese di gravidanza e fino ai 21 anni di età e le famiglie avranno diritto ad un assegno economico d’importo calcolato in base al valore dell’ISEE.
Per quel che riguarda l’importo, la cifra esatta dell’assegno mensile non è ancora nota, ma si parla di somme da 80 a 250 euro mensili, da calcolare in base all’età del figlio e al valore dell’ISEE del nucleo familiare. Il nodo è rappresentato, come sopra già evidenziato, dalle risorse necessarie.
Per quel che riguarda i requisiti di accesso, l’assegno unico 2021 è riconosciuto in favore di:
  • cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
  • soggetti tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  • residenti e domiciliati in con i figli a carico in Italia per la durata del beneficio;
  • residenti in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale.
Tra le novità principali dell’assegno unico vi è il carattere di universalità: spetterà anche ai titolari di partita IVA.
I dettagli operativi sul funzionamento dell’assegno unico arriveranno quindi soltanto dopo l’emanazione dei decreti attuativi.
L’obiettivo è di completare il tutto entro il 1° luglio 2021, data entro la quale far partire il nuovo bonus unico ed universale per le famiglie con figli.
 

Agg. 22/03/2021

Di seguito riassumiamo le più importante novità previste dal nuovo Decreto Sostegno, sia in materia fiscale sia sul lavoro, emanato per l’emergenza Covid-19 ed approdato in Gazzetta Ufficiale DL numero 41 del 22 marzo 2021.

A seguito della pubblicazione del provvedimento attuativo all’art. 1 del Decreto Sostegno da parte dell’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche per la domanda che potranno essere presenta dal 30 marzo 2021 on line tramite il cassetto fiscale o da un intermediario abilitato.

nuovi contributi a fondo perduto sono una delle misure più attese, accanto allo stralcio delle cartelle e alla proroga della cassa integrazione Covid, affiancata dal prolungamento del divieto di licenziamento.

Tra le novità principali del testo del Decreto Sostegno c’è il nuovo meccanismo di accesso ai contributi a fondo perduto che non solo conferma una grande novità annunciata già a inizio anno, il superamento dei codici ATECO con l’inclusione anche dei professionisti tra i beneficiari, ma riscrive le regole d’accesso in più punti.

Queste le principali novità relative ai contributi a fondo perduto del decreto Sostegno:

  • requisito chiave resta il calo di fatturato: il valore determinante scende dal 33 al 30 per cento ma una importante novità è che il contributo spetterà anche senza il calo del fatturato per le partite IVA aperte dal 01 gennaio 2019;
  • la valutazione viene effettuata confrontando il 2020 e il 2019, in particolare si prenderà in considerazione il calo medio mensile;
  • codici ATECO non rappresentano più un elemento rilevante per l’accesso, in questo modo si concede un via libera anche ai professionisti che hanno atteso a lungo di poter essere inclusi in questo meccanismo di aiuti;
  • cresce il limite di ricavi e compensi entro il quale è possibile richiedere l’aiuto: passa da 5 a 10 milioni di euro;
  • si definisce una nuova modalità di calcolo dell’importo che, pure, per quanto riguarda il valore minimo e massimo dovrebbe rimanere lo stesso (da un minimo di 1.000 o 2.000 euro in base alla tipologia di soggetti fino a 150.000 euro). Le novità riguardano gli scaglioni di riferimento per determinare, in base alla perdita, la somma a cui si ha diritto;
  • cambia anche la modalità di utilizzo degli importi: accanto al pagamento diretto si aggiunge la possibilità di utilizzare le somma in compensazione tramite modello F24.

Di seguito le percentuali per il calcolo del contributo a fondo perduto in base ai ricavi e compensi.

Percentuale di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto Ricavi e compensi di imprese e professionisti
60 per cento della perdita fino a 100 mila euro
50 per cento della perdita tra 100 mila e 400 mila euro
40 per cento della perdita tra 400 mila euro e 1 milione di euro
30 per cento della perdita tra un milione e 5 milioni di euro
20 per cento della perdita tra 5 e 10 milioni di euro

Il Decreto Sostegno, inoltre, porta con sé una nuova pace fiscale, articolata su due filoni principali:

  • lo stralcio dei debiti emessi dal 2000 al 2010, esclusivamente per i contribuenti con redditi fino a 30.000 euro. Saranno cancellati in automatico i debiti fino a 5.000 euro, secondo lo schema già adottato con il decreto legge n. 119/2018, senza adempimenti da parte dei contribuenti;
  • la definizione agevolata degli avvisi bonari relativi al 2017 e al 2018 rivolta alle partite IVA che, a causa dell’emergenza Covid, hanno perso più del 33 per cento del volume d’affari nel 2020 rispetto al 2019. Sarà l’Agenzia delle Entrate ad inviare la proposta di sanatoria al contribuente, con l’importo dovuto al netto di sanzioni e somme aggiuntive.
  • Come già successo in precedenza con gli altri provvedimenti emergenziali, il Decreto Sostegno riscriverà il calendario fiscale.

Un riepilogo in tabella:

Oggetto della proroga Data di scadenza prevista Termine prorogato
Rate rottamazione ter scadute e saldo e stralcio 1° marzo 2021 31 luglio per quelle scadute nel 2020, 30 novembre per quelle scadute nel 2021
Trasmissione telematica Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate 16 marzo 2021 31 marzo 2021
Consegna Certificazione Unica ai percipienti 16 marzo 2021 31 marzo 2021
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata 30 aprile 2021 10 maggio 2021


Sospensione
 dell’attività di riscossione, fino al 30 aprile, ovvero data di termine dello stato di emergenza.

Trova spazio nel decreto Sostegni anche l’accordo sulla riforma della riscossione: a regime, i crediti non recuperati entro cinque anni dalla data di affidamento all’Agenzia delle Entrate Riscossione diventeranno inesigibili, ma solo qualora non siano state avviate procedure esecutive o non siano state accordate proposte di definizione agevolata.

Passando al fronte lavoro, particolari novità riguardano due misure chiave introdotte dall’inizio dell’emergenza:

  • una conferma della cassa integrazione per coronavirus: attualmente è accessibile fino al 31 marzo 2021 e fino al 30 giugno solo per CIG in deroga e assegno ordinario. La durata si allunga rispettivamente fino al 30 giugno e fino al 31 dicembre;
  • conferma del blocco licenziamenti attualmente la scadenza è sempre fissata al 31 marzo 2021. La proroga segue due tempi:
  • fino al 30 giugno 2021 in maniera generalizzata;
  • dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 il divieto di procedere con i licenziamenti si lega alla fruizione della CIG Covid.

Infine Il decreto Sostegni ha previsto un’indennità per lavoratori atipici, Liberi Professionisti, autonomi iscritti alle gestioni INPS e titolari di partita IVA di 3.000 euro. Si tratta di un indennizzo di 1.000 euro al mese, per il primo trimestre 2021 – gennaio, febbraio marzo – dedicato a tutti i titolari di partita IVA.

Per il primo trimestre, dunque, si tratta di un «sostegno» di 3 mila euro.

In merito a questo punto siamo in attesa del provvedimento da parte dell’INPS con le istruzioni per poter accedere a questo sostegno.

Decontribuzione autonomi: Per i lavoratori autonomi il Decreto ha previsto un rifinanziamento di 1,5 miliardi di euro del Fondo per la decontribuzione per sovvenzionare l’esonero dei contributi previdenziali dovuti da lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e subito un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33%. Beneficiari della misura saranno gli iscritti alla gestione separata dell’INPS, gli associati agli Enti di previdenza privati e privatizzati e gli iscritti alle gestioni autonome dell’INPS.

Buon lavoro

Francesco Paolo Viglione
Dottore Commercialista – Consulente ROI

 

Agg. 10/01/2021
Sono due le importanti novità sono state introdotte nella finanziaria 2021 per i lavoratori autonomi:
– un esonero parziale dei contributi previdenziali del 2021;
– una cassa integrazione (CIG) per le partite IVA iscritte alla gestione separata.

1) Quello che è stato definito come l’“anno bianco fiscale” delle partite IVA, si traduce in un esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti nel 2021.
I destinatari dello sconto sui contributi previdenziali sono le partite IVA fino a 50.000 euro di reddito complessivo, riferito al 2019, e che nel 2020 hanno subito una riduzione di fatturato o corrispettivi pari almeno al 33%.
I beneficiari della misura sono:

  • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS;
  • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Dall’esonero restano in ogni caso esclusi i premi dovuti all’INAIL.
Il compito di definire criteri e modalità di accesso all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spetterà al Ministro del Lavoro e al Ministero dell’Economia.
La Legge di Bilancio 2021 prevede la necessità di un decreto attuativo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Manovra.

2) La seconda novità per le partite iva iscritte alla Gestione Separata Inps è una cassa integrazione per il triennio 2021-2023.
Ecco come funziona e quali sono i requisiti per ottenere l’indennità.
L’Indennità straordinaria di continuità reddituale ed operativa è riconosciuta ai titolari di partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS in possesso di determinati requisiti.
La Cassa Integrazione per gli autonomi prevede un assegno mensile erogato dall’INPS, per un importo che va da un minimo di 250 fino ad un massimo di 800 euro. Ad averne diritto sono le partite IVA che hanno subito perdite del 50% rispetto ai tre anni precedenti, con reddito inferiore a 8.145 euro.
L’assegno viene corrisposto ai lavoratori autonomi ed ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i quali non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base facenti capo ad altre gestioni dell’INPS o ad altri enti, pubblici o privati.
La domanda, in cui sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse, deve essere presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro la scadenza del 31 ottobre di ogni anno.
La CIG autonomi può essere richiesta dal 2021 al 2023 una sola volta nell’arco del triennio.
Si ricorda che anche in questo caso per l’avvio dell’ISCRO è necessaria l’emanazione di decreti ministeriali e provvedimenti dell’INPS.

Vi terremo aggiornati nel merito.

Decreto Ristori (agg. 28/10/2020)
A seguito dell’approvazione del nuovo Decreto Ristoro è stato previsto un contributo che è però limitato solo ad un elenco specifico di codici Ateco particolarmente colpiti dal DPCM del 24/10/2020 (lockdown soft) tra i quali non rientrano gli Osteopati. Il decreto ha prorogato il credito per le locazione ad uso commerciale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre ed infine ha previsto un contributo Inps per i lavoratori autonomi per lo sport e spettacolo.

Decreto Rilancio: indennità Maggio 2020 (agg. 19/6/2020)
Cari Soci #ROI, da qualche giorno è possibile trasmettere all’INPS la domanda di Indennità COVID-19 per il mese di Maggio 2020, prevista dal Decreto Rilancio.

Se rientrate tra coloro che hanno diritto ai 1.000 € di bonus, potete trovare tutte le istruzioni per l’inoltro nell’area soci (per accedervi è quindi necessario essere loggati) del sito, sezione “Approfondimenti”.

 

Decreto “Cura Italia” (agg. 16/04/2020)
Care colleghe, cari colleghi,
da ieri, 15 aprile, l’INPS ha cominciato ad accreditare il bonus di 600 € sui conti correnti dei contribuenti che ne hanno fatto richiesta. La procedura, relativa al bonus per il mese di marzo, continuerà fino a fine mese.

Aggiornamento del 31/03/2020

Care colleghe, cari colleghi,
di seguito tutte le indicazioni forniteci dal nostro consulente fiscale Dott. Francesco Paolo Viglione, che dovete seguire per inoltrare all’INPS la richiesta del bonus di 600 € per il Covid-19.

  • Il bonus di 600 € per il mese di Marzo (vi terremo informati sull’estensione ai prossimi mesi) può essere richiesto, tra gli altri, dai professionisti con partita IVA;
  • Per gli iscritti alla gestione separata dell’INPS non sono previsti limiti legati a scaglioni di reddito (come invece previsto per le casse previdenziali autonome);
  • Per attivare la procedura per il bonus è necessario disporre di un sistema di autenticazione: PIN, SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica), CNS (Carta Nazionale dei Servizi);
  • Il sistema più semplice è quello di accedere alla procedura con Codice Fiscale e PIN che può essere richiesto all’INPS on-line  o tramite Call Center;
  • Verrà rilasciato immediatamente un PIN semplificato formato da 8 caratteri (lettere e numeri) che sarà sufficiente a richiedere il bonus, non dovendo attendere per queste procedure legate all’emergenza Covid-19 l’altra parte del PIN che viene spedito al domicilio;
  • Il bonus potrà essere richiesto a partire da domani 1° Aprile e nei giorni successivi collegandosi direttamente al portale dell’INPS.
    Qui il link diretto all’autenticazione.
  • In previsione del rallentamento del sito previsto per domani l’INPS ha dato la possibilità di presentare la domanda tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile, comunicando all’operatore del Contact Center la sola prima parte del PIN (procedura semplificata).

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e vi salutiamo cordialmente.

Aggiornamento del 28/03/2020

Care colleghe, cari colleghi,
come ulteriore aggiornamento delle istruzioni per il Bonus di 600 euro l’INPS rende noto che la procedura per la presentazione della domanda sarà attiva dal 1° Aprile (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/home.htm).
Una voltra entrati nel sito INPS con le vostre credenziali, inserendo codice fiscale e PIN, cercate nella barra menu in alto del sito “Pretsazioni a sostegno del reddito”, cliccate nel Servizio “Domanda per prestazioni a sostegno del reddito”.
A questo punto cliccate su “Indennità COVID-19” e successivamente su “Invio domanda” dopo aver compilato tutti i dati personali siete pronti per l’INVIO. Qui il link diretto all’autenticazione.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e vi salutiamo cordialmente.

Aggiornamento del 26/03/2020

Care colleghe, cari colleghi,
con il messaggio numero 1381 di oggi 26 marzo 2020, l’INPS ha reso note le procedure di accesso ai servizi web finalizzati a fare domanda per l’ottenimento del bonus di 600 euro per le partite IVA.
Si potrà fare domanda in due modi:

  • procedura ordinaria, nel caso in cui il cittadino sia munito di PIN dispositivo, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica e Carta nazionale dei servizi;
  • procedura semplificata, nel caso in cui si sia sprovvisti degli strumenti previsti per la procedura ordinaria.

La prima procedura prevista per fare domanda per il bonus 600 euro è quella ordinaria.
In questo caso l’accesso al sito INPS e la presentazione della domanda potranno avvenire attraverso:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Chi è in possesso di una qualsiasi delle elencate credenziali, potrà utilizzarle anche per l’inoltro delle nuove domande di prestazione introdotte dal decreto in oggetto.
La modalità semplificata consente ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto.
Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center, per la validazione della richiesta, al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
L’INPS comunica, infatti, che a breve verrà rilasciata una nuova procedura di emissione del PIN con il riconoscimento a distanza, gestita dal Contact Center, che consentirà ai cittadini di ottenere, in un unico processo da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive senza attendere gli ulteriori 8 caratteri del PIN che ordinariamente venivano spediti tramite il servizio postale.
L’INPS conclude, infine, comunicando che maggiori dettagli operativi e la data di avvio del servizio verranno forniti con un successivo messaggio.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e vi salutiamo cordialmente.

Aggiornamento del 23/03/2020

Care colleghe, cari colleghi,
vi trasmettiamo di seguito l’aggiornamento ad oggi circa le indicazioni utili riguardanti le modalità di richiesta dell’indennità prevista dal decreto “Cura Italia” per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS.

  • La conversione del PIN ON LINE in PIN DISPOSITIVO è indispensabile per poter procedere all’invio dei moduli online per la richiesta dell’indennità dei 600 euro per i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS.
    Per procedere alla conversione PIN, è necessario compilare direttamente online, sempre dal sito INPS: https://serviziweb2.inps.it/PassiWeb/jsp/login.jsp?uri=https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/convertiPIN.do?S%3DS&S=S, il modulo di richiesta che va scansionato insieme al documento di riconoscimento, in un unico file della grandezza massima di 1 MB e inviato all’INPS.L’utente riceverà la conversione del PIN in DISPOSITIVO mediante l’invio di una mail o SMS.Chi accede al cassetto previdenziale tramite lo SPID (sistema pubblico di identità digitale) è già pronto per la richiesta dell’indennità, ma il sistema deve ancora essere implementato con le procedure.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e vi salutiamo cordialmente.

Aggiornamento del 20/03/2020

Care colleghe, cari colleghi,
vi trasmettiamo di seguito l’aggiornamento ad oggi circa le indicazioni utili riguardanti le modalità di richiesta dell’indennità prevista dal decreto “Cura Italia” per i lavoratori autonomi.

  • I lavoratori autonomi potranno richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto “Cura Italia” se iscritti alla gestione separata INPS e se in possesso del Pin INPS. In alternativa, è possibile accedere al portale INPS tramite autenticazione SPID o carta nazionale dei servizi già precedentemente abilitata.L’ipotesi di un “clik day” avanzata dal Presidente dell’INPS Pasquale Tridico preoccupato per potenziale insufficienza di risorse, è stata successivamente smentita dal Governo che ha assicurato che se le risorse stanziate non fossero sufficienti saranno integrate.

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e vi salutiamo cordialmente.

Aggiornamento del 19/03/2020

Care colleghe, cari colleghi,
vi trasmettiamo di seguito alcune indicazioni utili riguardanti le modalità di richiesta dell’indennità prevista dal decreto “Cura Italia” per i lavoratori autonomi.

  • Buongiorno,
    per richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal decreto “Cura Italia” a favore dei lavoratori autonomi, l’INPS sta pensando a un “click day”.
    Entro questa settimana dovrebbe arrivare una circolare con cui verranno spiegate le modalità per richiedere il contributo, che è rivolto a una platea di oltre 4,8 milioni di soggetti.In attesa della circolare esplicativa, vi anticipo che la domanda per l’indennità si potrà inoltrare solo avendo a disposizione il Pin INPS. È inoltre possibile accedere al portale INPS tramite autenticazione SPID.La procedura per il pagamento, invece, sarà semplificata. Di conseguenza, si prevedono tempi abbastanza brevi per l’erogazione delle indennità: i primi accrediti potrebbero esserci già ad aprile. Si ricorda che si tratta di un’indennità non tassabile e non considerata come una tantum, per cui potrebbe essere rifinanziata per aprile, ammesso che ci siano le risorse necessarie per coprire la misura.Tornando al click day, quest’ultimo, ha lasciato intendere Tridico (Presidente INPS), potrebbe essere necessario perché le risorse stanziate dal decreto (2,16 miliardi) sono limitate. Di conseguenza, si darà precedenza alle domande arrivate prima e, una volta raggiunto il limite di spesa, non ne verranno accettate altre.Quindi la presente è per comunicarvi che per chi non ha le credenziali del Cassetto Previdenziale di attivarsi con la richiesta del PIN on line attraverso il sito dell’INPS: https://serviziweb2.inps.it/RichiestaPin/jsp/menu.jsp, oppure attraverso il supporto tecnico sempre indicato dal sito.
    Purtroppo è un codice personale e lo dovete chiedere voi personalmente.
    Francesco Paolo Viglione
    Dottore Commercialista – Consulente ROI

Restiamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e vi salutiamo cordialmente.